Editoriale

Conoscere le regole che prevedono l’obbligo di esperire la mediazione obbligatoria.

E’ obbligatorio esperire il procedimento di mediazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Lo si può fare assistiti dall’avvocato e preliminarmente a tutto. Accade molto spesso, ma, per qualche motivo, ci sono persone in difficoltà, su temi di consumo o di rapporti con i servizi, tipo quelli  telefonici, che si rivolgono a noi. Naturalmente, in genere, consiglio di rivolgersi all’associazione dei consumatori che preferisce. Però , recentemente, sono stato sollecitato a dare un consiglio su come comportarsi su di una vicenda che. Ho scoperto, richiedeva una mediazione  obbligatoria. Infatti esistono quattro ipotesi di mediazione (facoltativa o volontaria; obbligatoria; delegata o demandata; concordata o consensuale) tutte legate essenzialmente ai rapporti tra procedimento di mediazione e processo civile ed è, in particolare, relativa all’obbligo di esperire la mediazione, nonché quando  tale obbligo sorge. Innanzitutto bisogna sapere che esistono le regole generali sul procedimento di mediazione. La mediazione civile e commerciale è svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Se, in generale, chiunque sia parte di una controversia civile può liberamente provare a risolve la lite tramite tale strumento. Bisogna sapere che per alcune specifiche controversie l’utilizzo della mediazione è imposto dalla legge: si tratta delle controversie vertenti nelle materie (che tra breve verranno richiamate) originariamente elencate dall’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010, cioè (come sopra richiamato): Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione c.d. obbligatoria. La natura obbligatoria della mediazione – prevista, dalla richiamata norma di legge (motivo per cui si parla di mediazione obbligatoria ex lege) – discende dalla circostanza che nelle controversie in questione il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della successiva (ed eventuale) domanda giudiziale (motivo per cui si parla anche di mediazione obbligatoria ante causam). In estrema sintesi, ciò significa che, in caso di controversia vertente in una delle materie in questione, per poter ottenere una sentenza di merito da parte del giudice, occorre prima svolgere il procedimento di mediazione. Pertanto:                                                                                                                                             –se la mediazione non viene svolta: il giudice – per così dire – blocca il processo (non si pronuncia sul merito della domanda postagli, ma ne rileva l’improcedibilità);                                                                                                                                            –  se la mediazione viene svolta e ha esito positivo: le parti raggiungono l’accordo conciliativo, e non hanno quindi più interesse di rivolgersi al giudice;                                                                                                                                                      –  se la mediazione viene svolta e ha esito negativo: le parti, non avendo raggiunto l’accordo conciliativo, potranno rivolgersi al giudice e, dimostrando di aver esperito il procedimento di mediazione, potranno ottenere una sentenza che definisca la controversia.

Può quindi osservarsi quanto segue:

* l’obbligatorietà è connessa solo all’eventuale azione giudiziaria: nelle controversie in questione, se ci si vuole rivolgere al giudice, occorre prima provare la via della mediazione (altrimenti la domanda posta al giudice è improcedibile e il giudice non decide nel merito della questione); se invece non si vuole incardinare alcuna causa giudiziale, non sussiste alcun obbligo di mediazione;

* l’obbligatorietà riguarda la mediazione, non la conciliazione: è obbligatorio (nel senso ora specificato) provare a raggiungere l’accordo conciliativo tramite il procedimento di mediazione; non è invece obbligatorio raggiungere l’accordo conciliativo.                                                                                                                                                                                        Sperando di essere stati utili , non ci resta che dire che le righe sono anche frutto di una consulenza preziosa di un’operatrice di un’Associazione dei Consumatori.